Consiglio Notarile

Il consiglio notarile è così composto:

 

Presidente Notaio Carlo CONFORTI

Segretario Notaio Carlo MUSSA

Tesoriere Notaio Franco BORGHERO

Consigliere Notaio Marialuisa BALBIANO

Consigliere Notaio Eugenio Stanislao ESPOSITO

Consigliere Notaio Luca LAMANNA

Consigliere Notaio Marco LANZAVECCHIA

 

Consiglio Distrettuale

La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in Distretti; l’estensione territoriale del Distretto coincide con la circoscrizione territoriale del Tribunale. I notai residenti e cioè aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile. I distretti ai quali siano assegnati meno di quindici notai possono però essere riuniti ad altro Distretto limitrofo ed in questo caso vi sarà un unico Consiglio notarile.

Il consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno infatti scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri e entro il mese di febbraio si vota per rinnovare questo terzo.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il segretario, ed il tesoriere.

Fra le attribuzioni del consiglio spicca, per la sua rilevanza anche esterna, quella di vigilanza alla “conservazione del decoro dell’esercizio della professione, nella condotta dei notai, nella esatta osservanza dei loro doveri”(art. 93 della legge notarile).

Questa vigilanza non si esaurisce in un potere di richiamo ma è munita di un potere di indagine, istruttorio e sanzionatorio. Il consiglio infatti è anche organo disciplinare: può aprire il procedimento disciplinare ed irrogare al notaio le sanzioni dell’avvertimento e della censura e, nei casi più gravi, deferire il tutto all’autorità giudiziaria, organo competente per irrogare le più gravi sanzioni dell’ammenda, della sospensione e della destituzione.

Spetta anche al Consiglio, in caso di contestazione, pronunciarsi in tema di onorari e compensi richiesti dal notaio; a tale scopo in molti distretti il Consiglio ha istituito una apposita “commissione tariffa” col compito di esaminare, sia su richiesta del notaio che su richiesta del cliente, la parcella sotto l’aspetto della sua congruità.

Sede del consiglio è la città ove è posto il Tribunale del distretto.